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Legge 104 del 5 Febbraio 1992

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.



Art. 1.   Finalità.

  1. La Repubblica:
    a)  garantisce  il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena  integrazione  nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
    b)  previene  e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo  sviluppo  della  persona  umana,  il raggiungimento della massima autonomia  possibile  e  la partecipazione della persona handicappata alla  vita  della  collettività,  nonchè la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
    c)  persegue  il  recupero  funzionale  e  sociale  della persona affetta  da  minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi   e   le  prestazioni  per  la  prevenzione,  la  cura  e  la riabilitazione  delle  minorazioni,  nonchè  la  tutela  giuridica ed economica della persona handicappata;
    d)  predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

 

Art. 2.   Princìpi generali.

  1.  La  presente legge detta i princìpi dell'ordinamento in materia di   diritti,   integrazione   sociale  e  assistenza  della  persona handicappata.  Essa  costituisce  inoltre  riforma  economico-sociale della  Repubblica, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige,  approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

 

Art. 3.  Soggetti aventi diritto.

  1.  é  persona  handicappata  colui  che  presenta  una minorazione fisica,  psichica  o  sensoriale,  stabilizzata  o progressiva, che è causa  di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa  e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
  2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo  favore  in  relazione  alla  natura  e  alla  consistenza  della minorazione,  alla  capacità  complessiva  individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
  3.  Qualora  la  minorazione,  singola  o  plurima,  abbia  ridotto l'autonomia   personale,   correlata  all'età,  in  modo  da  rendere necessario  un  intervento  assistenziale  permanente, continuativo e globale  nella  sfera  individuale  o  in  quella  di  relazione,  la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di  gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
  4.  La  presente  legge  si  applica  anche  agli  stranieri e agli apolidi,   residenti,   domiciliati   o  aventi  stabile  dimora  nel territorio  nazionale.  Le  relative prestazioni sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

 

Art. 4.    Accertamento dell'handicap.

  1.  Gli  accertamenti  relativi  alla minorazione, alle difficoltà, alla   necessità  dell'intervento  assistenziale  permanente  e  alla capacità  complessiva  individuale  residua,  di cui all'art. 3, sono effettuati  dalle  unità  sanitarie  locali  mediante  le commissioni mediche  di  cui  all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono  integrate  da  un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

 

Art. 5.     Princìpi generali per i diritti della persona handicappata.

  1.   La   rimozione   delle   cause   invalidanti,   la  promozione dell'autonomia  e  la  realizzazione  dell'integrazione  sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
    a)sviluppare   la   ricerca   scientifica,  genetica,  biomedica, psicopedagogica,  sociale  e  tecnologica  anche  mediante  programmi finalizzati  concordati  con  istituzioni  pubbliche  e  private,  in particolare  con  le  sedi  universitarie, con il Consiglio nazionale
delle  ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la  persona  handicappata  e  la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
    b)assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
    c)garantire  l'intervento  tempestivo  dei  servizi terapeutici e riabilitativi,  che  assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche   e   dalle   tecniche   attualmente   disponibili,   il mantenimento  della  persona  handicappata  nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
    d)assicurare    alla    famiglia   della   persona   handicappata un'informazione  di  carattere  sanitario e sociale per facilitare la comprensione  dell'evento,  anche  in  relazione  alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;
    e)assicurare  nella  scelta  e  nell'attuazione  degli interventi socio-sanitari  la  collaborazione  della  famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
    f)assicurare  la  prevenzione  primaria  e secondaria in tutte le fasi  di  maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per   evitare   o   constatare   tempestivamente  l'insorgenza  della minorazione  o  per  ridurre  e  superare  i  danni della minorazione sopraggiunta;
    g)attuare  il  decentramento  territoriale  dei  servizi  e degli interventi  rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona  handicappata,  assicurando il coordinamento e l'integrazione con  gli  altri  servizi  territoriali  sulla  base  degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
    h)garantire  alla  persona  handicappata e alla famiglia adeguato sostegno  psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,   strumenti   e  sussidi  tecnici,  prevedendo,  nei  casi strettamente  necessari  e  per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
    i)promuovere,   anche   attraverso   l'apporto   di   enti  e  di associazioni,    iniziative   permanenti   di   informazione   e   di partecipazione  della  popolazione,  per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
    l)garantire  il  diritto  alla  scelta  dei  servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
    m)promuovere  il  superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione  sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

 

Art. 6.  Prevenzione e diagnosi precoce.

  1.  Gli  interventi  per  la  prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce  delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria  di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni.
  2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui  alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n.  833 e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
    a)l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause  e sulle conseguenze dell'handicap, nonchè sulla prevenzione in fase  preconcezionale,  durante  la  gravidanza, il parto, il periodo neonatale  e  nelle  varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
    b)l'effettuazione  del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
    c)l'individuazione  e  la  rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro,  dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;
    d)i  servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce  per  la  prevenzione  delle  malattie  genetiche che possono essere   causa   di   handicap   fisici,   psichici,   sensoriali  di neuromotulesioni;
    e)il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la  terapia  di  eventuali  patologie  complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;
    f)l'assistenza  intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
    g)nel  periodo  neonatale,  gli  accertamenti utili alla diagnosi precoce  delle  malformazioni  e  l'obbligatorietà  del controllo per l'individuazione  ed  il  tempestivo  trattamento  dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo  e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 5, primo comma, della  legge  23  dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate  altre  forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo  alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
    h)un'attività  di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili  nido,  delle  scuole  materne  e  dell'obbligo,  per accertare l'inesistenza  o  l'insorgenza  di patologie e di cause invalidanti e con  controlli  sul  bambino  entro  l'ottavo  giorno,  al trentesimo giorno,  entro  il  sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. é istituito a tal fine un libretto sanitario  personale, con le caratteristiche di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti  controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
    i)gli  interventi  informativi, educativi, di partecipazione e di controllo  per  eliminare  la  nocività  ambientale  e  prevenire gli infortuni  in  ogni  ambiente  di  vita  e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.
  3.  Lo  Stato  promuove  misure di profilassi atte a prevenire ogni forma  di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

 

Art. 7.    Cura e riabilitazione.

  1.  La  cura  e  la  riabilitazione  della  persona handicappata si realizzano  con  programmi  che  prevedano  prestazioni  sanitarie  e sociali  integrate  tra  loro,  che  valorizzino  le  abilità di ognipersona  handicappata  e agiscano sulla globalità della situazione di handicap,  coinvolgendo  la  famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio   sanitario   nazionale,  tramite  le  strutture  proprie  o convenzionate, assicura:
    a)gli  interventi  per  la cura e la riabilitazione precoce della
persona handicappata, nonchè gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali,  a  domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi  a carattere diurno o residenziale di cui all'art. 8, comma 1, lettera l);
    b)la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi   e  sussidi  tecnici  necessari  per  il  trattamento  delle menomazioni.
  2.  Le  regioni  assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

 

Art. 8.  inserimento ed integrazione sociale.

  1.   L'inserimento   e   l'integrazione   sociale   della   persona handicappata si realizzano mediante:
    a)interventi  di  carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale  e  sanitaria  a  domicilio,  di  aiuto  domestico  e di tipo economico  ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
    b)servizi   di  aiuto  personale  alla  persona  handicappata  in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
    c)interventi   diretti   ad  assicurare  l'accesso  agli  edifici pubblici  e  privati  e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche  che  ostacolano  i  movimenti  nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
    d)provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e  il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento  alle  dotazioni  didattiche  e tecniche, ai programmi, a linguaggi   specializzati,   alle   prove   di   valutazione  e  alla disponibilità  di  personale appositamente qualificato, docente e non docente;
    e)adeguamento  delle  attrezzature  e  del  personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
    f)misure  atte  a  favorire  la  piena integrazione nel mondo del lavoro,  in  forma  individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
    g)provvedimenti   che  assicurino  la  fruibilità  dei  mezzi  di trasporto  pubblico  e  privato  e  la  organizzazione  di  trasporti specifici;
    h)affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
    i)organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi   servizi  residenziali  inseriti  nei  centri  abitati  per favorire  la  deistituzionalizzazione  e  per assicurare alla persona handicappata,  priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
    l)istituzione  o  adattamento  di  centri  socio-riabilitativi ed educativi  diurni,  a  valenza  educativa, che perseguano lo scopo di rendere  possibile  una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente   handicappate,   che   abbiano   assolto   l'obbligo scolastico,  e  le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee  forme  di  integrazione  lavorativa.  Gli standard dei centri socio-riabilitativi  sono  definiti  dal  Ministro  della  sanità, di concerto   con  il  Ministro  per  gli  affari  sociali,  sentita  la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    m)organizzazione  di  attività  extrascolastiche per integrare ed estendere  l'attività  educativa  in  continuità  ed  in coerenza con l'azione della scuola.

 

Art. 9.    Servizio di aiuto personale.

  1.  Il  servizio  di  aiuto personale, che può essere istituito dai comuni  o  dalle  unità  sanitarie  locali  nei  limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente  grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso  la  fornitura  di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre  forme  di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità  di  integrazione  dei  cittadini  stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
  2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari   e  socio-assistenziali  esistenti  sul  territorio  e  può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
    a)coloro  che  hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza   ai   sensi  della  normativa  vigente,  che  ne  facciano richiesta;
    b)cittadini  di  età  superiore  ai  diciotto  anni  che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
    c)organizzazioni di volontariato.
  3. Il personale indicato alle lettere a), b), c), del comma 2, deve avere una formazione specifica.
  4.  Al  personale  di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina  dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

Art. 10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.

  1.  I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni,  le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle  competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge  8  giugno  1990,  n.  142,  possono  realizzare con le proprie ordinarie  risorse  di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente  legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  comunità  alloggio  e centri socio-riabilitativi   per  persone  con  handicap  in  situazione  di gravità.
  2.  Le  strutture  di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera  m)  del  comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo  di  lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e con gli organi collegiali della scuola.
  3.  Gli  enti  di  cui  al  comma  1  possono contribuire, mediante appositi  finanziamenti,  previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al  sostegno  di  comunità-alloggio  e centri socio-riabilitativi per persone  handicappate  in  situazione  di  gravità, promossi da enti, associazioni,  fondazioni,  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e beneficienza   (IPAB)   società   cooperative   e  organizzazioni  di volontariato iscritte negli albi regionali.
  4.  Gli  interventi  di  cui  ai  commi 1 e 3 del presente articolo possono  essere  realizzati  anche  mediante  le  convenzioni  di cui all'art. 38.
  5.   Per   la   collocazione  topografica,  l'organizzazione  e  il funzionamento,  le  comunità-alloggio  e i centri socio-riabilitativi devono  essere  idonei  a perseguire una costante socializzazione dei soggetti  ospiti,  anche  mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
  6.  L'approvazione  dei  progetti  edilizi  presentati  da soggetti pubblici  o  privati  concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio  ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo   di   destinazione   almeno   ventennale  all'uso  effettivo dell'immobile   per  gli  scopi  di  cui  alla  presente  legge,  ove localizzati  in  aree  vincolate  o a diversa specifica destinazione, fatte  salve  le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce  variante  del  piano  regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo  per  gli  scopi  di  cui  alla  presente  legge  prima del ventesimo  anno  comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

Art. 11.      Soggiorno all'estero per cure.

  1.  Nei  casi  in cui vengano concesse le deroghe di cui all'art. 7 del  decreto  del  Ministro  della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di  altissima  specializzazione  estero  non sia previsto il ricovero ospedaliero  per  tutta  la  durata  degli interventi autorizzati, il soggiorno  dell'assistito  e  del  suo  accompagnatore  in alberghi o strutture  collegate  con  il centro è equiparato a tutti gli effetti alla  degenza  ospedaliera  ed  è  rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
  2.  La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'art.  8  del  decreto  del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  273 del 22 novembre 1989, esprime  il  parere  sul  rimborso  per  i  soggiorni  collegati agli interventi  autorizzati  dalle  regioni sulla base di criteri fissati con  atto  di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo  comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate  anche  le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
           
Art. 12.      Diritto all'educazione e all'istruzione.

  1.  Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
  2.  é  garantito  il  diritto all'educazione e all'istruzione della persona  handicappata  nelle  sezioni di scuola materna, nelle classi comuni  delle  istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione  scolastica  ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità  della  persona  handicappata  nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
  4.  L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
  5.  All'individuazione  dell'alunno  come  persona  handicappata ed all'acquisizione   della  documentazione  risultante  dalla  diagnosi funzionale,  fa  seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione   di  un  piano  educativo  individualizzato,  alla  cui definizione  provvedono  congiuntamente,  con  la  collaborazione dei genitori  della  persona  handicappata,  gli  operatori  delle  unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato  della  scuola,  con  la partecipazione dell'insegnante operatore  psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro   della   pubblica   istruzione.   Il   profilo   indica  le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione  di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate  e  sviluppate  nel  rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
  6.  Alla  elaborazione  del  profilo  dinamico-funzionale  iniziale seguono,  con  il  concorso  degli  operatori  delle  unità sanitarie locali,  della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
  7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono  svolti  secondo  le  modalità  indicate  con  apposito  atto di indirizzo  e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  8.  Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola  materna,  della  scuola  elementare  e  della  scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
  9.   Ai   minori   handicappati  soggetti  all'obbligo  scolastico, temporaneamente  impediti  per  motivi  di  salute  a  frequentare la scuola,   sono   comunque   garantite   l'educazione  e  l'istruzione scolastica.  A  tal  fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità  sanitarie  locali  e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici  e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro  e  della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori  ricoverati,  di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola  statale.  A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati  nei  centri  di degenza, che non versino in situazioni di handicap  e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della  scuola  dell'obbligo  per  un  periodo  non inferiore a trenta giorni   di   lezione.   La   frequenza  di  tali  classi,  attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai  docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata da ogni  effetto  alla  frequenza  delle classi alle quali i minori sono iscritti.
  10.  Negli  ospedali,  nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli  obiettivi  di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche  mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i  nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

 

Art. 13. Integrazione scolastica.

  1.  L'integrazione  scolastica  della  persona  handicappata  nelle sezioni  e  nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle  università  si  realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi  11  maggio  1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 e successive modificazioni, anche attraverso:
    a)la  programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,  socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre  attività  sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale  scopo  gli  enti  locali,  gli  organi  scolastici  e  le unità sanitarie  locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli  accordi  di  programma  di  cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990,  n.  142.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa  con  i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi   di   programma   sono   finalizzati  alla  predisposizione, attuazione  e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonchè a forme di integrazione tra  attività  scolastiche  e  attività integrative extrascolastiche.
Negli  accordi  sono  altresì  previsti i requisiti che devono essere posseduti  dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
    b)la  dotazione  alle  scuole  e  alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonchè di ogni altra forma di ausilio tecnico,  ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali  all'effettivo  esercizio  del  diritto allo studio, anche mediante  convenzioni  con  centri  specializzati, aventi funzione di consulenza  pedagogica,  di  produzione  e  adattamento  di specifico
materiale didattico;
    c)la   programmazione  da  parte  dell'università  di  interventi adeguati  sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
    d)l'attribuzione,  con  decreto  del  Ministro  dell'università e della  ricerca  scientifica  e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali   ad  interpreti  da  destinare  alle  università,  per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
    e)la  sperimentazione  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica  31  maggio  1974,  n.  419,  da  realizzare  nelle classi frequentate da alunni con handicap.
  2.  Per  le  finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie    locali    possono    altresì   prevedere   l'adeguamento dell'organizzazione   e  del  funzionamento  degli  asili  nido  alle esigenze  dei  bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il    recupero,   la   socializzazione   e   l'integrazione,   nonché l'assegnazione  di  personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
  3.  Nelle  scuole  di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive  modificazioni,  l'obbligo  per gli enti locali di fornire l'assistenza  per  l'autonomia  e  la  comunicazione  personale degli alunni  con  handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
  4.  I  posti  di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono  determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge in modo da assicurare  un  rapporto  almeno pari a quello previsto per gli altri gradi  di  istruzione  e  comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h).
  5.  Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività  didattiche  di  sostegno,  con  priorità  per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno  specializzati,  nelle  aree  disciplinari individuate sulla base   del   profilo  dinamico-funzionale  e  del  conseguente  piano educativo individualizzato.
  6.  Gli  insegnanti  di  sostegno  assumono  la contitolarità delle sezioni   e   delle   classi   in   cui   operano,  partecipano  alla programmazione  educativa  e didattica e alla elaborazione e verifica delle  attività  di  competenza  dei  consigli  di  interclasse,  dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

                             

Art. 14. Modalità di attuazione dell'integrazione.

  1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento   del   personale  docente  per  l'acquisizione  di conoscenze  in  materia  di  integrazione  scolastica  degli studenti handicappati,  ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica  23  agosto  1988,  n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento  con  il  Ministero  dell'università  e  della  ricerca scientifica  e  tecnologica  di  cui  all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:
    a)all'attivazione   di   forme   sistematiche   di  orientamento, particolarmente  qualificate  per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
    b)all'organizzazione  dell'attività educativa e didattica secondo il  criterio  della  flessibilità  nell'articolazione delle sezioni e delle   classi,   anche  aperte,  in  relazione  alla  programmazione scolastica individualizzata;
    c)a  garantire  la  continuità  educativa  fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del  ciclo  inferiore  e  del  ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza  scolastica  della  persona handicappata in tutti gli ordini  e  gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo  anche  sino al compimento del diciottesimo anno di età;
nell'interesse   dell'alunno,  con  deliberazione  del  collegio  dei docenti,  sentiti  gli  specialisti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera  l),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,  n.  416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
  2.  I  piani  di  studio  delle  scuole  di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del  diploma  abilitante  all'insegnamento  nelle  scuole secondarie, comprendono,  nei  limiti  degli stanziamenti già preordinati in base alla  legislazione  vigente  per la definizione dei suddetti piani di studio,  discipline  facoltative,  attinenti  all'integrazione  degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata  legge  n.  341  del  1990.  Nel  diploma  di specializzazione conseguito  ai  sensi  del predetto art. 4 deve essere specificato se l'insegnante  ha  sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual   caso  la  specializzazione  ha  valore  abilitante  anche  per l'attività didattica di sostegno.
  3.  La  tabella  del corso di laurea definita ai sensi dell'art. 3, comma  3,  della  citata  legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli  stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per  la  definizione  delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi   attinenti   all'integrazione  scolastica  degli  alunni handicappati.  Il  diploma  di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne  ed elementari di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n.  341  del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività  didattica  di  sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami  relativi,  individuati  come  obbligatori  per la preparazione all'attività   didattica   di  sostegno,  nell'ambito  della  tabella suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
  4.  L'insegnamento  delle discipline facoltative previste nei piani di  studio  delle  scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi  di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali  disciplinano  le  modalità  di  espletamento  degli  esami e i relativi  controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono  essere  in  possesso  del  diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
  5.  Fino  alla prima applicazione dell'art. 9 della citata legge n. 341  del  1990,  relativamente  alle  scuole  di  specializzazione si applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica  31  maggio  1974,  n.  417 e successive modificazioni, al decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'art. 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
  6.  L'utilizzazione  in  posti  di  sostegno  di  docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
  7.  Gli  accordi  di programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per  il  personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti   locali,   impegnati   in   piani   educativi   e  di  recupero individualizzati.

 

Art. 15.  Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.

  1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo  comma,  della  legge  20  maggio  1982,  n.  270 e successive modificazioni,  due  esperti designati dagli enti locali, due esperti delle   unità   sanitarie   locali,   tre   esperti  designati  dalle associazioni  delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei  criteri  indicati  dal  Ministro della pubblica istruzione entro novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
  2.  Presso  ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti  da  insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti
con  il  compito  di  collaborare  alle  iniziative  educative  e  di integrazione predisposte dal piano educativo.
  3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e  proposta  al  provveditore  agli studi, di consulenza alle singole scuole,  di  collaborazione  con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di  programma  di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione   dei   piani  educativi  individualizzati,  nonchè  per qualsiasi  altra  attività  inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
  4.  I  gruppi  di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare  al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta  regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della  relazione  ai  fini  della  verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.

 

Art. 16. Valutazione del rendimento e prove d'esame.

  1.  Nella  valutazione  degli  alunni  handicappati  da parte degli insegnanti    è    indicato,   sulla   base   del   piano   educativo individualizzato,   per   quali   discipline   siano  stati  adottati particolari  criteri  didattici,  quali  attività  integrative  e  di sostegno  siano  state  svolte,  anche  in  sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
  2.  Nella  scuola  dell'obbligo  sono predisposte, sulla base degli elementi  conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli   insegnamenti  impartiti  e  idonee  a  valutare  il  progresso dell'allievo  in  rapporto  alle  sue  potenzialità  e  ai livelli di apprendimento iniziali.
  3.  Nell'ambito  della  scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni  handicappati  sono  consentite prove equipollenti e tempi più lunghi  per  l'effettuazione  delle  prove  scritte  o  grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
  4.  Gli  alunni  handicappati  sostengono le prove finalizzate alla valutazione  del  rendimento  scolastico  o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
  5.  Il  trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari,  previa intesa col docente della materia e, occorrendo, con  il  consiglio  di  facoltà,  sentito  eventualmente il consiglio dipartimentale.

 

Art. 17.  Formazione professionale.

  1.  Le  regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo  comma,  lettere  l)  e  m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei   centri   pubblici   e   privati  e  garantiscono  agli  allievi handicappati  che  non  siano  in  grado  di  avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività   specifiche   nell'ambito  delle  attività  del  centro  di formazione  professionale  tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani    educativi   individualizzati   realizzati   durante   l'iter scolastico.   A  tal  fine  forniscono  ai  centri  i  sussidi  e  le attrezzature necessarie.
  2.  I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità  ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è  inserita  in  classi  comuni  o  in  corsi  specifici  o  in corsi prelavorativi.
  3.  Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le  persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali.
I  corsi  possono  essere  realizzati  nei  centri di riabilitazione, quando   vi   siano  svolti  programmi  di  ergoterapia  e  programmi finalizzati  all'addestramento  professionale,  ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'art. 5 della citata legge n. 845 del 1978,  nonchè da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione  per  le  attività  di  formazione  professionale  di  cui all'art. 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
  4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato  un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per  il  collocamento  obbligatorio  nel  quadro economico-produttivo territoriale.
  5.   Fermo   restando  quanto  previsto  in  favore  delle  persone handicappate  dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo
comune  di  cui  all'art.  8  della  legge  16 maggio 1970, n. 281, è destinata  ad  iniziative  di formazione e di avviamento al lavoro in forme   sperimentali,   quali   tirocini,  contratti  di  formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base  di  criteri  e  procedure  fissati con decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 18. Integrazione lavorativa.

  1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  disciplinano  l'istituzione  e  la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi,   e   dei   centri   di   lavoro  guidato,  associazioni  ed organizzazioni   di  volontariato  che  svolgono  attività  idonee  a favorire   l'inserimento   e  l'integrazione  lavorativa  di  persone handicappate.
  2.  Requisiti  per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
    a)navere  personalità  giuridica  di diritto pubblico o privato o natura  di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
    b)ngarantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.
  3.   Le   regioni   disciplinano   le   modalità  di  revisione  ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
  4.  I  rapporti  dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province,  delle  comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi
allo  schema  tipo  approvato  con  decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con  il  Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5.  L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'art. 38.
  6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
    a)na   disciplinare   le   agevolazioni   alle   singole  persone handicappate  per  recarsi  al  posto  di  lavoro  e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;
    b)na  disciplinare  gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai  datori  di  lavoro  anche  ai  fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

 

Art. 19.  Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.

  1.  In  attesa  dell'entrata  in  vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968,   n.   482   e   successive  modificazioni,  devono  intendersi
applicabili  anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i  quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni   compatibili.   Ai   fini  dell'avviamento  al  lavoro,  la valutazione  della  persona  handicappata  tiene conto della capacità lavorativa  e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica   o   psichica.  La  capacità  lavorativa  è  accertata  dalle commissioni  di  cui  all'art.  4  della presente legge, integrate ai sensi  dello  stesso  articolo  da  uno  specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

 

Art. 20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per  l'abilitazione alle professioni.

  1.  La  persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
  2.  Nella  domanda  di  partecipazione  al concorso e all'esame per l'abilitazione  alle  professioni  il  candidato  specifica l'ausilio necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,  nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Art. 21.  Precedenza nell'assegnazione di sede.

  1.  La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due  terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza  della  tabella  A  annessa  alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta  presso  gli  enti  pubblici come vincitrice di concorso o ad altro   titolo,   ha  diritto  di  scelta  prioritaria  tra  le  sedi disponibili.
  2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

 

Art. 22.  Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.

  1.  Ai  fini  dell'assunzione  al  lavoro  pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

 

Art. 23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.

  1.  L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza  limitazione  alcuna.  Il  Ministro  della  sanità, con proprio decreto  da  emanare  entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  definisce  i  protocolli  per la concessione dell'idoneità   alla   pratica   sportiva   agonistica  alle  persone handicappate.
  2.  Le  regioni  e  i  comuni,  i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  realizzano, in conformità alle disposizioni  vigenti  in  materia  di  eliminazione  delle  barriere architettoniche,  ciascuno  per  gli  impianti di propria competenza, l'accessibilità  e  la  fruibilità  delle  strutture  sportive  e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
  3.  Le  concessioni  demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro  rinnovi  sono  subordinati  alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
  4.  Le  concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla  visitabilità  degli  impianti  ai  sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
  5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma,  della  legge  17  maggio  1983,  n.  217, o di altri pubblici esercizi,  discrimina  persone  handicappate è punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

 

Art. 24.  Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

  1.  Tutte  le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti  al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e  la  visitabilità  di  cui  alla  legge  9  gennaio  1989,  n. 13 e successive   modificazioni,   sono   eseguite   in   conformità  alle disposizioni  di  cui  alla  legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni,  al  regolamento  approvato con decreto del Presidente della  Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989 e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
  2.  Per  gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai  vincoli  di  cui  alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni,  e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, nonchè  ai  vincoli  previsti  da  leggi  speciali aventi le medesime finalità,  qualora  le  autorizzazioni  previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato  rilascio  del  nulla osta da parte delle autorità competenti alla  tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di  accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere  realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del  decreto  del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
  3.  Alle  comunicazioni  al  comune  dei progetti di esecuzione dei lavori  riguardanti  edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma  1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma,   della   legge   28   febbraio   1985,  n.  47  e  successive modificazioni,   sono  allegate  una  documentazione  grafica  e  una dichiarazione  di  conformità  alla  normativa  vigente in materia di accessibilità  e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  4.  Il  rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere  di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del  progetto  compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal  comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di  abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere  siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione  una  dichiarazione  resa  sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
  5.  Nel  caso  di  opere  pubbliche,  fermi  restando il divieto di finanziamento  di  cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986,  n.  41,  e  l'obbligo  della  dichiarazione  del  progettista, l'accertamento  di  conformità  alla  normativa vigente in materia di eliminazione      delle      barriere      architettoniche     spetta all'Amministrazione   competente,   che   ne   dà  atto  in  sede  di approvazione del progetto.
  6.  La  richiesta  di  modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi   pubblici   o   aperti   al  pubblico  è  accompagnata  dalla dichiarazione  di  cui  al  comma  3.  Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
  7.  Tutte  le  opere  realizzate  negli  edifici pubblici e privati aperti  al  pubblico  in  difformità  dalle  disposizioni  vigenti in materia   di   accessibilità   e   di   eliminazione  delle  barriere architettoniche,  nelle  quali  le  difformità  siano tali da rendere impossibile   l'utilizzazione   dell'opera  da  parte  delle  persone handicappate,   sono   dichiarate   inabitabili   e   inagibili.   Il progettista,  il  direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti  per  l'agibilità  o  l'abitabilità  ed il collaudatore, ciascuno  per  la propria competenza, sono direttamente responsabili.
Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con  la  sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
  8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'art. 3 della  legge  5  agosto  1978,  n.  457, fermo restando il divieto di finanziamento  di cui all'art. 32, comma 20, della citata legge n. 41 del  1986,  dispone  che  una quota dei fondi per la realizzazione di opere  di  urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di  edilizia  residenziale  pubblica  realizzati  prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  9.  I  piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata legge n. 41 del  1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli  spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla  realizzazione  di  percorsi  accessibili,  all'installazione di semafori  acustici  per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata  in  modo  da  ostacolare  la  circolazione  delle persone handicappate.
  10.  Nell'ambito  della  complessiva  somma  che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento   è   destinata   ai  prestiti  finalizzati  ad  interventi  di ristrutturazione  e  recupero  in  attuazione  delle  norme di cui al regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
  11.   I   comuni   adeguano   i  propri  regolamenti  edilizi  alle disposizioni  di  cui all'art. 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'art.   2   del  citato  regolamento  approvato  con  decreto  del Presidente  della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989 e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei  lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine,  le  norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

 

Art. 25.  Accesso alla informazione e alla comunicazione.

  1.  Il  Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla  realizzazione  di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi  radiotelevisivi  e  telefonici  volti  a  favorire l'accesso all'informazione  radiotelevisiva  e  alla  telefonia  anche mediante installazione  di  decodificatori e di apparecchiature complementari, nonchè mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
  2.   All'atto   di  rinnovo  o  in  occasione  di  modifiche  delle convenzioni   per   la   concessione  di  servizi  radiotelevisivi  o telefonici  sono  previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte   di   persone   con   handicap   sensoriali  di  programmi  di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

 

Art. 26. Mobilità e trasporti collettivi.

  1.  Le  regioni  disciplinano  le  modalità  con  le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità  di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse  condizioni  degli  altri  cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
  2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di  bilancio,  modalità  di  trasporto  individuali  per  le  persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
  3.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  le  regioni  elaborano,  nell'ambito  dei  piani regionali di trasporto  e  dei  piani  di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani  di  mobilità  delle  persone  handicappate  da  attuare  anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi  per  le  zone  non  coperte  dai  servizi  di  trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti  locali  assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle  persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
  4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati  a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi  per  l'eliminazione  delle barriere architettoniche nelle strutture  edilizie  e  nel  materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo,   attraverso   capitolati   d'appalto  formati  sulla  base dell'art.  20  del  regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
  5.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un  prototipo  di  autobus  urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.
  6.   Sulla   base  dei  piani  regionali  e  della  verifica  della funzionalità  dei  prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei   trasporti   predispone   i   capitolati   d'appalto  contenenti prescrizioni  per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

 

Art. 27.   Trasporti individuali.

  1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C  speciali,  con  incapacità  motorie permanenti, le unità sanitarie locali  contribuiscono  alla spesa per la modifica degli strumenti di guida,  quale  strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
  2.  Al  comma  1 dell'art. 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse  le  parole:  <<, titolari di patente F>> e dopo le parole:
<<capacità  motorie,>> sono aggiunte le seguenti: <<anche prodotti in serie,>>.
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente:
    <<2-bis.  Il  beneficio  della  riduzione  dell'aliquota relativa all'imposta  sul  valore  aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido  non  abbia conseguito la patente di guida delle categorie A,  B  o  C  speciali,  entro  un  anno  dalla data dell'acquisto del veicolo.   Entro   i  successivi  tre  mesi  l'invalido  provvede  al versamento  della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e   l'imposta   relativa   all'aliquota  in  vigore  per  il  veicolo acquistato>>.
  4. Il Comitato tecnico di cui all'art. 81, comma 9, del testo unico delle  norme  sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con  decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come  sostituito  dall'art. 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111,  è  integrato  da  due  rappresentanti  delle associazioni delle persone  handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'art. 41 della presente legge.
  5.  Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti  di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero  della  sanità,  che  provvede  ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 42.

 

Art. 28.   Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.

  1.  I  comuni  assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone  handicappate,  sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
  2.  Il contrassegno di cui all'art. 6 del regolamento approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

 

Art. 29.  Esercizio del diritto di voto.

  1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi  di  trasporto  pubblico  in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
  2.  Per  rendere  più  agevole  l'esercizio del diritto di voto, le unità  sanitarie  locali,  nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale,  garantiscono  in  ogni  comune  la  disponibilità  di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
  3.  Un  accompagnatore  di  fiducia  segue  in  cabina  i cittadini handicappati  impossibilitati  ad esercitare autonomamente il diritto di   voto.   L'accompagnatore   deve   essere  iscritto  nelle  liste elettorali.   Nessun   elettore   può   esercitare   la  funzione  di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore  è  fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

 

Art. 30.   Partecipazione.

  1.  Le  regioni  per  la redazione dei programmi di promozione e di tutela  dei  diritti  della  persona handicappata, prevedono forme di consultazione   che  garantiscono  la  partecipazione  dei  cittadini interessati.

Art. 31. Riserva di alloggi.

  1.  All'art.  3,  primo  comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    <<r-bis)  dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione  di  contributi  in  conto  capitale  a  comuni, Istituti autonomi  case  popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione  con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia  sovvenzionata  e  agevolata  alle esigenze di assegnatari o acquirenti   handicappati  ovvero  ai  nuclei  familiari  tra  i  cui componenti  figurano  persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie>>.
  2.  Il  contributo  di  cui  alla  lettera  r-bis)  del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del  presente  articolo,  è  concesso  dal Comitato esecutivo del CER direttamente  ai  comuni,  agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese,  alle  cooperative  o  loro  consorzi indicati dalle regioni sulla  base  delle  assegnazioni  e  degli  acquisti,  mediante  atto preliminare  di  vendita  di  alloggi  realizzati  con  finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.
  3.  Il  contributo  di  cui  al  comma 2 può essere concesso con le modalità  indicate  nello  stesso  comma,  direttamente  agli  enti e istituti  statali,  assicurativi  e bancari che realizzano interventi nel  campo  dell'edilizia  abitativa  che  ne  facciano richiesta per l'adattamento  di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a   persone  handicappate  ovvero  ai  nuclei  familiari  tra  i  cui componenti  figurano  persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.
  4.  Le  associazioni  presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie  locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre  di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della  quota  di  riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

Art. 32.  Agevolazioni fiscali.

  1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro  ammontare  complessivo  che  eccede  il 5 o il 10 per cento del reddito  complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore   a  15  milioni  di  lire,  sono  deducibili  dal  reddito complessivo  del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sè o per le  persone  indicate  nell'art.  433 del codice civile, purchè dalla documentazione  risulti  chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona  da  assistere  perchè invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.

 

Art. 33.   Agevolazioni.

  1.  La  lavoratrice  madre  o, in alternativa, il lavoratore padre, anche  adottivi,  di  minore  con  handicap  in situazione di gravità accertata   ai   sensi   dell'art.  4,  comma  1,  hanno  diritto  al prolungamento  fino  a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione  che  il  bambino  non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
  2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavori di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre  anni  del  periodo  di  astensione  facoltativa,  di  due ore di permesso  giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
  3.  Successivamente  al  compimento  del  terzo  anno  di  vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche  adottivi,  di  minore  con  handicap in situazione di gravità, nonchè  colui  che  assiste una persona con handicap in situazione di gravità  parente  o  affine  entro  il terzo grado, convivente, hanno diritto  a  tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa  a  condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
  4.  Ai  permessi  di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge 1204 del 1971, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge  n. 1204 del 1971, nonchè quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
  5.  Il  genitore  o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro  il  terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere,  ove  possibile,  la  sede di lavoro più vicina al proprio domicilio  e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
  6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove  possibile,  la  sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
  7.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche  agli  affidatari  di  persone  handicappate  in  situazione di gravità.

 

Art. 34.  Protesi e ausili tecnici.

  1.  Con  decreto  del  Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio  sanitario  nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'art. 26  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e  attrezzature  elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare   le  difficoltà  delle  persone  con  handicap  fisico  o sensoriale.

 

Art. 35.    Ricovero del minore handicappato.

  1.  Nel  caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso  un  istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove  dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

 

Art. 36.   Aggravamento delle sanzioni penali.

  1.  Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628  del  codice  penale,  nonchè per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
  2.  Per  i  procedimenti  penali  per  i  reati di cui al comma 1 è ammessa  la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

 

Art. 37.  Procedimento penale in cui sia interessata  una persona handicappata.

  1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano  con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata,  in  relazione  alle  sue  esigenze  terapeutiche  e di comunicazione,  all'interno  dei  locali  di sicurezza, nel corso dei procedimenti  giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

 

Art. 38.   Convenzioni.

  1.  Per  fornire  i  servizi  di cui alla presente legge, i comuni, anche  consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità  sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle  strutture  e  dei  servizi  di  cui all'art. 26 della legge 23 dicembre   1978,   n.   833.  Possono  inoltre  avvalersi  dell'opera dièassociazioni  riconosciute  e  non  riconosciute,  di  istituzioni private  di  assistenza  non  aventi scopo di lucro e di cooperative, sempre chè  siano  idonee  per  i  livelli  delle  prestazioni,  per la qualificazione  del  personale  e  per  l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
  2.  I  comuni,  anche  consorziati  tra  loro,  le  loro unioni, le comunità  montane,  rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono   erogare   contributi  che  consentano  di  realizzare  tali iniziative  per  i  fini  previsti  dal  comma 1, lettere h), i) e l) dell'art.  8,  previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i princìpi della presente legge.

 

Art. 39.  Compiti delle regioni.

  1.   Le  regioni  possono  provvedere,  nei  limiti  delle  proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e  riabilitativi  nell'ambito  del  piano sanitario nazionale, di cui all'art.  53  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833 e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
  2.   Le  regioni  possono  provvedere,  nei  limiti  delle  proprie disponibilità di bilancio:
    a)a  definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle  prestazioni, nonchè i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
    b)a  definire,  mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27  della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di  integrazione  dei  servizi e delle prestazioni individuali di cui alla   presente  legge  con  gli  altri  servizi  sociali,  sanitari, educativi,    anche    d'intesa    con    gli    organi    periferici dell'Amministrazione  della  pubblica  istruzione  e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la  messa  a  disposizione  di  attrezzature, operatori o specialisti necessari  all'attività  di  prevenzione,  diagnosi  e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
    c)a  definire, in collaborazione con le università e gli istituti di  ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di  riqualificazione  ed  aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
    d)a  promuovere,  tramite  le  convenzioni  con  gli  enti di cui all'art.  38,  le  attività  di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonchè la produzione di sussidi didattici e tecnici;
    e)a  definire  le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
    f)a  disciplinare  le  modalità  del  controllo  periodico  degli interventi  di inserimento ed integrazione sociale diècui all'art. 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
    g)a  disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
    h)ad  effettuare  controlli  periodici sulle aziende beneficiarie degli  incentivi  e  dei  contributi di cui all'art. 18, comma 6, per garantire   la   loro   effettiva   finalizzazione   all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
    i)a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
    l)ad  elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi  per  assistenza  erogati  sul  territorio  anche  da enti pubblici  e  enti  o  associazioni  privati, i quali trasmettono alle regioni  i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.

 

Art. 40.    Compiti dei comuni.

  1.  I  comuni,  anche  consorziati  tra  loro,  le  loro unioni, le comunità  montane  e  le  unità  sanitarie  locali  qualora  le leggi regionali  attribuiscano  loro  la competenza, attuano gli interventi sociali  e  sanitari  previsti  dalla presente legge nel quadro della normativa  regionale,  mediante  gli  accordi  di  programma  di  cui all'art.  27  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi  di  riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
  2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4 della citata legge n. 142 del  1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di  cui  al  comma  1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo  libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un  servizio  di  segreteria  per  i  rapporti  con  gli  utenti,  da realizzarsi  anche  nelle  forme  del  decentramento  previste  dallo statuto stesso.

 

Art. 41.    Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione  del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

  1.  Il  Ministro  per  gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni  dello  Stato  competenti  a realizzare gli obiettivi della  presente  legge  ed  ha  compiti di promozione di politiche di sostegno  per  le  persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
  2.   I   disegni  di  legge  del  Governo  contenenti  disposizioni concernenti  la condizione delle persone handicappate sono presentati previo  concerto  con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto
con  il  Ministro  per  gli  affari  sociali  è  obbligatorio  per  i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.
  3.  Per  favorire  l'assolvimento  dei  compiti  di cui al comma 1, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
  4.  Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo   presiede,   dai   Ministri   dell'interno,   del  tesoro,  della pubblicaèistruzione,  della  sanità,  del  lavoro  e della previdenza sociale,  nonchè  dai  Ministri  per  le  riforme istituzionali e gli affari  regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie.
Alle  riunioni  del  Comitato  possono  essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
  5.  Il  Comitato  è  convocato  almeno tre volte l'anno, di cui una prima  della  presentazione  al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.
  6. Il Comitato si avvale di:
    a)tre  assessori  scelti  tra  gli  assessori  regionali  e delle province  autonome  di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei  presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
    b)tre     rappresentanti     degli    enti    locali    designati dall'Associazione   nazionale   dei   comuni  italiani  (ANCI)  e  un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
    c)cinque   esperti  scelti  fra  i  membri  degli  enti  e  delle associazioni  in  possesso  dei  requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della  legge  19  novembre  1987,  n.  476,  che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
    d)tre  rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  7.   Il   Comitato   si   avvale   dei  sistemi  informativi  delle Amministrazioni in esso rappresentate.
  8.  Il  Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno,  presenta  una  relazione  al Parlamento sui dati relativi allo stato  di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli  indirizzi  che  saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro
il  28  febbraio  di  ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri  tutti  i  dati  relativi agli interventi di loro competenza disciplinati  dalla  presente  legge.  Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.
  9.  Il  Comitato,  nell'esercizio delle sue funzioni, coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione,  della  sanità,  del  lavoro  e della previdenza sociale, dell'università  e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui
uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per la  funzione  pubblica.  La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio  per  le  problematiche della famiglia, della terza età, dei  disabili  e  degli  emarginati,  del Dipartimento per gli affari sociali.

 

Art. 42.  Copertura finanziaria.

  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per  gli  affari sociali, istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi   regionali  e  delle  province  autonome  in  favore  dei cittadini handicappati.
  2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale  per  le  politiche  dell'handicap di cui all'art. 41, alla ripartizione  annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
  3.  A  partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il  criterio  della  proporzionalità  di  cui  al  comma 2 può essere integrato  da  altri  criteri, approvati dal Comitato di cui all'art. 41,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta  specializzazione,  nonchè a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
  4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono  a  ripartire  i  fondi  di  loro  spettanza  tra gli enti competenti  a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore  delle  persone  handicappate  in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.
  5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate  le  dotazioni  organiche  del personale della scuola di ogni  ordine  e  grado  oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
  6. é autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire  150  miliardi  a  decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
    a)lire   2  miliardi  e  300  milioni  per  l'integrazione  delle commissioni di cui all'art. 4;
    b)lire  1  miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'art. 11;
    c)lire  4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'art. 12;
    d)lire  8  miliardi  per  le  attrezzature  per  le scuole di cui all'art. 13, comma 1, lettera b);
    e)lire  2  miliardi  per le attrezzature per le università di cui all'art. 13, comma 1, lettera b);
    f)lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti  per  studenti non udenti nelle università di cui all'art. 13, comma 1, lettera d);
    g)lire  4  miliardi  per  l'avvio  della  sperimentazione  di cui all'art. 13, comma 1, lettera e);
    h)lire  19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993  per  l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'art. 13, comma 4;
    i)lire  4  miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dalèl'art. 14;
    l)lire  2  miliardi  per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'art. 15;
    m)lire  5  miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'art. 25;
    n)lire  4  miliardi  per  un  contributo  del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'art. 27, comma 1;
    o)lire  20  miliardi  per  ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'art. 33;
    p)lire  50  milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'art. 41;
    q)lire  42  miliardi  e  512  milioni  per  l'anno 1992 e lire 53 miliardi  e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del  Fondo  per  l'integrazione  degli  interventi  regionali e delle province  autonome  in  favore  dei  cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
  7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire  120  miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno  1993,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il  1992,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento <<Provvedimenti in favore di portatori di handicap>>.
  8.  Il  Ministro  del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 43. Abrogazioni.

  1.  L'art.  230  del  testo  unico  approvato  con  regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'art. 415 del regolamento approvato con regio decreto  26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'art.
28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

 

Art. 44.     Entrata in vigore.

  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 




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